ECOBONUS – DETRAZIONE FISCALE
DETRAZIONE FISCALE DEL 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ECOBONUS) La Legge di Stabilità ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 l’Ecobonus per la riqualificazione energetica di edifici e abitazioni, rivolto anche a chi sostituisce l’impianto esistente con uno a pompa di calore. L’installazione di impianti a pompa di calore può infatti beneficiare di due tipologie di detrazioni fiscali: per il risparmio energetico (65%) e per le ristrutturazioni edilizie (50%). Le due detrazioni richiedono differenti condizioni di installazione degli impianti; hanno anche iter burocratici distinti. Riqualificazione energetica Bonus -65%.
Le detrazioni fiscali del 65% si possono applicare a interventi di riqualificazione energetica eseguiti su edifici di qualsiasi categoria catastale, purché già esistenti e dotati di impianto di riscaldamento. Nel caso di impianti a pompa di calore, la condizione per accedere alle detrazioni è che si tratti di sistemi ad alta efficienza e che la loro installazione costituisca una sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente. Quando si parla di alta efficienza si fa riferimento a specifiche tabelle (vedi allegato H del Decreto Edifici da pag. 27), indicate dall’Agenzia delle Entrate, i cui valori minimi di prestazione dipendono dal tipo di pompa di calore che viene scelta.





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